Art. 12.
(Competenza).

      1. La vigilanza sul rispetto della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati ai comuni, per il proprio territorio, alle Forze di polizia e ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.
      2. Sono competenti all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge gli organi di cui al comma 1.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un apposito organo di controllo, cui il Governo delega, previa richiesta delle medesime amministrazioni regionali e provinciali, le competenze di cui al presente articolo.